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L'Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 150 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211. Il suddetto importo di 150 miliardi sara' destinato:

  • a)per miliardi 110 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;
  • b)per miliardi 40 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio.

Testo in vigore dal 17 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

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