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L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, e' autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata nell'articolo stesso, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione: lire 25 miliardi nell'esercizio 1967; lire 75 miliardi nell'esercizio 1968; lire 50 miliardi nell'esercizio 1969.
Testo in vigore dal 17 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
