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Le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo 4 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.
Testo in vigore dal 17 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
