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Per stabilire con esattezza la situazione dell'intercambio si terra' conto dei seguenti elementi:

  • a)il valore F. O. B. dei prodotti argentini importati in Italia, accertato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, sulla base delle fatture debitamente vistate dalla « Oficina, de control de cambios de la Argentina ». Mensilmente l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero comunichera' telegraficamente al « Banco central de la Republica Argentina » le cifre corrispondenti al mese precedente;
  • b)il valore C. I. F. dei prodotti italiani importati in Argentina desunto dalle statistiche speciali compilate dal Governo argentino sulla base delle fatture debitamente vistate dalla Banca d'Italia. Mensilmente il « Banco central de la Republica Argentina » comunichera' telegraficamente all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero i dati relativi al mese precedente.

Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1330~art2 · fonte del testo