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[1]L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero terra' un conto statistico nel quale saranno registrati mensilmente:
[2]All'attivo:
[3]il valore F. O. B. dei prodotti argentini importati in Italia, determinato nella forma indicata nell'articolo precedente.
[4]Al passivo:
- a)il valore C. I. F. dei prodotti italiani importati in Argentina, determinato nella forma indicata nell'articolo precedente;
- b)la somma ragionevole ammessa per il servizio del Debito pubblico argentino, per la parte proporzionale al valore dei prodotti argentini che si registra ogni mese all'attivo.
[5]Analogo conto statistico sara', tenuto dal « Banco central de la Republica Argentina » con corrispondenti registrazioni all'attivo ed al passivo in senso inverso a quelle effettuate dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.
[6]Il conto statistico sara' tenuto in lire italiane. Nel caso in cui i prodotti importati in ciascun Paese fossero stati contrattati in divise diverse dalla lira, si procedera' alla loro conversione sulla base del corso ufficiale della moneta, stabilita nella fattura, in vigore nella Borsa di Roma nell'ultimo giorno del mese corrispondente alla importazione, e cio' al solo scopo della registrazione nel conto statistico.
[7]Tutte le importazioni di prodotti argentini in Italia e, rispettivamente, di prodotti italiani in Argentina saranno regolarmente registrate, in conformita' alle norme precedenti, nel conto statistico menzionato, anche quando il pagamento debba effettuarsi a ditte o banche stabilite in terzi paesi o in qualsiasi altra forma.
[8]Sara' consentito ad un funzionario dell'Ambasciata italiana in Buenos Aires e ad un funzionario dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Roma di verificare gli elementi utilizzati come base per registrare i dati concernenti il valore delle importazioni di prodotti italiani e argentini rispettivamente.
Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 9 maggio 2025
