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L'intercambio tra i due Paesi si considerera' in equilibrio fintanto che le comunicazioni mensili dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e del « Banco central de la Republica Argentina » indichino che si sia prodotta una delle seguenti situazioni:

  • a)che il saldo del conto predetto superi i 55 milioni di lire a favore dell'uno o dell'altro Paese;
  • b)che durante un periodo di almeno 30 giorni il conto statistico accusi un saldo a favore dell'Italia o dell'Argentina superiore a 44 milioni di lire ma inferiore a 55 milioni di lire.

Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 9 maggio 2025

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