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Qualora si verificasse uno squilibrio nell'intercambio tra i due Paesi, per essersi determinata una delle due situazioni citate nell'art. 4, i Governi italiano e argentino potranno adottare le seguenti misure fino a che l'equilibrio sia ristabilito:

  • a)se si tratta di un saldo favorevole all'Argentina, il Governo italiano potra' sospendere la concessione dei permessi d'importazione per le merci argentine;
  • b)se si tratta di un saldo favorevole all'Italia, il Governo argentino potra' sospendere la concessione di nuovi permessi previ di cambio ufficiale e libero per merci italiane e ritardare l'autorizzazione dei trasferimenti dei pagamenti relativi alle merci italiane, che si importino in Argentina posteriormente alla sospensione del rilascio di nuovi permessi previ.

Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1330~art5 · fonte del testo