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[1]Alla fine di ciascun anno si procedera' a stabilire il valore delle importazioni effettuate dai due Paesi.
[2]Il saldo che si fosse prodotto a svantaggio di uno dei due Paesi sara' trasferito a favore del medesimo nell'anno seguente, per essere coperto con importazioni da parte dell'altro Paese, anche nel caso in cui alla fine dell'anno fosse cessata la validita' dell'Accordo.
Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 9 maggio 2025
