Art. 3 (Trattato)
[1]L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' e la esclusiva ed assoluta potesta' e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'e' attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Citta' del Vaticano per gli speciali fini e con le modalita' di cui al presente Trattato. I confini di detta Citta' sono indicati nella pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.
[2]Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Citta' del Vaticano, continuera' ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorita' italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno percio' dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorita' competente.
[3]Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorita' italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorita' competente a rimanere, si ritireranno al di la' delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
