[1]L'Italia provvedera', a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Citta' del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprieta'.

[2]Provvedera', inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Citta' del Vaticano, nella localita' indicata nell'allegata pianta (Allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

[3]Provvedera' altresi' al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Citta' del Vaticano.

[4]Provvedera' infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

[5]A tutto quanto sopra si provvedera' a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

[6]La Santa Sede provvedera', a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano gia' esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

[7]Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Citta' del Vaticano.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art6 · fonte del testo