Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Saranno completamente esonerati dal pagamento dei diritti di tonnellaggio e di spedizione, nei porti di ognuna lelle due Alte Parti contraenti: 1° le navi che, entrate in zavorra da qualsiasi provenienza, ripartiranno in zavorra; 2° le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati a uno o piu' porti dello stesso Stato, giustificheranno di aver gia' pagato tali diritti in un altro porto dello stesso Stato, nel limite di tempo consentito dalle rispettive leggi nazionali per le navi della propria bandiera; 3° le navi che, entrate con carico in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ne sortiranno senza aver compiuto alcuna operazione di commercio. In caso di rilascio forzato, non saranno considerate come operazioni di commercio lo sbarco o il rimbarco delle merci per la riparazione della nave, il trasbordo su un'altra nave in conseguenza di innavigabilita' della prima, il vettovagliamento dell'equipaggio e la vendita delle merci avariate, quando l'Amministrazione doganale ne abbia data autorizzazione. Rimane inteso che le stipulazioni del presente articolo non riguardano i diritti sanitari, la cui riscossione sara' regolata in base alle rispettive legislazioni.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art15 · fonte del testo