Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. 82 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: La nazionalita' delle navi verra' constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono. I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno valevoli anche nel territorio dell'altra per stabilire la capacita' delle navi, senza che abbia a procedersi alla revisione del tonnellaggio. Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi dell'una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'autorita' dello Stato cui le navi stesse appartengono.aggiunto: Trattato-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art16 · fonte del testo