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Le imprese ed i lavoratori emigrati da uno qualsiasi dei due Paesi nell'altro vi godranno tutti i benefici, le facilitazioni ed i privilegi che siano o saranno accordati alle imprese e agli emigrati di un terzo Paese qualsiasi.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art22 · fonte del testo