Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. 107 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti saranno dispensati da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale; da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come da prestiti forzosi o da ogni speciale contribuzione straordinaria, imposta in tempo di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono eccettuati gli oneri connessi al possesso o alla locazione di beni immobili, come pure le prestazioni e le requisizioni militari alle quali i nazionali e i cittadini della nazione piu' favorita possono essere assoggettati come proprietari, affittuari o locatari di beni immobili. Le questioni concernenti la prestazione del servizio militare dei rispettivi cittadini saranno regolate in seguito con uno speciale Protocollo.aggiunto: Trattato-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art4 · fonte del testo