Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Riguardo alla procedura, nel caso in cui l'arbitrato ha luogo secondo l'articolo precedente, le Alte Parti contraenti convengono quanto segue: Il luogo in cui siedera' il Tribunale arbitrale sara' designato di accordo fra i due Governi. Il Tribunale sara' presieduto dal superarbitro. Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Le Alte Parti contraenti si accorderanno, o ad ogni caso una volta per sempre, intorno alla procedura del Tribunale arbitrale. In mancanza di tale intesa la procedura sara' regolata dal Tribunale stesso. La procedura potra' farsi per iscritto, qualora nessuna delle Parti contraenti sollevi obbiezioni: in questo caso si potra' dipartirsi dalle disposizioni del primo alinea di questo articolo. Per la citazione o l'audizione dei testi e dei periti, le autorita' di ognuna delle Alte Parti contraenti, su richiesta del Tribunale arbitrale da indirizzare al Governo rispettivo, presteranno la loro assistenza allo stesso modo che per le richieste dei Tribunali civili del Paese. Le Alte Parti contraenti si accorderanno interno alla ripartizione delle spese, sia in occasione di ogni arbitrato, sia con una disposizione applicabile a tutti i casi. in mancanza d'intesa, sara' applicato l'art. 57 della Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899.
Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025
