Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. 113 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il presenteTrattato sara' ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma non appena compiuto da una parte e dall'altra le formalita' stabilite dalle leggi rispettive. Esso entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche e non potra' essere denunziato se non allo spirare di cinque anni. Dopo tale termine potra' essere denunziato in qualunque tempo, restando tuttavia in vigore durante il periodo di sei mesi a partire dal giorno della denunzia. In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma in doppio esemplare, in lingua spagnola e italiana, il sedici ottobre millenovecentoventinove. (L. S.) Dino Grandi (L. S.) J. D. Arosemenaaggiunto: Trattato-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art25 · fonte del testo