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I prodotti naturali e fabbricati d'uno dei due Paesi, siano essi trasportati da navi delle due Parti contraenti o da navi di qualsiasi altra nazionalita', saranno trattati all'importazione nell'altro alla parita', con quelli della nazione piu' favorita, tanto per cio' che riguarda la misura dei dazi e di ogni altra tassa o diritto, qualunque ne sia il titolo, quanto per cio' che riguarda le formalita' doganali. All'esportazione verso l'Italia non saranno riscossi nel Panama e all'esportazione verso il Panama non saranno riscossi in Italia dazi di uscita e tasse o diritti d'altro genere, diversi o piu' elevati di quelli riscossi all'esportazione dei medesimi prodotti verso il Paese per tale rispetto piu' favorito. Le merci d'ogni specie, in transito a traverso il territorio delle due Alte Parti contraenti, saranno reciprocamente esenti da qualsiasi diritto di transito, sia ch'esse transitino direttamente sia che, durante il transito, debbano essere trasbordate o scaricate, depositate e ricaricate. Esse non potranno, io ogni caso, essere, per qualsiasi motivo, sottoposte ad un trattamento meno favorevole di quello consentito per le merci in transito provenienti da qualsiasi terzo Stato.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art9 · fonte del testo