[1]Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente a decorrere dalla data della firma, e definitivamente, quando saranno state adempiute le formalita' costituzionali di ciascuna Parte Contraente.

[2]In fede di quanto precede, i Plenipotenziari dei due Governi firmano il presente Accordo e vi appongono i loro rispettivi sigilli.

[3]Fatto in Roma, addi' 31 maggio millenovecentoquarantanove, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facendo ugualmente fede. Per il Governo Spagnolo SANGRONIZ Per il Governo italiano CARLO ALBERTO DE VERA D'ARAGONA

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art35 · fonte del testo