[1]1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al piu' presto. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi e dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.

[2]Fatto a Roma in duplice esemplare il 30 aprile 1952 in lingua italiana e tedesca, ambo i testi facendo egualmente fede.

[3]Per il Governo della Repubblica Federale di Germania EDUARD REIMER

[4]Per il Governo italiano ANTONIO PENNETTA

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Testo vigente dal 20 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;665~accordo-art9 · fonte del testo