[1]1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al piu' presto. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi e dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.
[2]Fatto a Roma in duplice esemplare il 30 aprile 1952 in lingua italiana e tedesca, ambo i testi facendo egualmente fede.
[3]Per il Governo della Repubblica Federale di Germania EDUARD REIMER
[4]Per il Governo italiano ANTONIO PENNETTA
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
Testo vigente dal 20 agosto 1954
