Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti che, nelle localita' in cui vigono gli antichi catasti, ove per particolari circostanze manchino gli atti di trasferimento agli attuali possessori di terreni, vengano, ai soli fini delle relative volture, dagli uffici competenti accettati, in sostituzione di tali atti, atti di notorieta', in esenzione dalle imposte di trasferimento, dai quali risulti che il diritto per il quale viene chiesta la iscrizione in catasto e' stato, in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 1158 e 1163 del codice civile, posseduto continuamente per venti anni dal richiedente. In tali casi nella voltura si fa constatare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

Testo vigente dal 8 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-26;702~art2 · fonte del testo