Art. 1 — Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica. Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 20 ottobre 1969
