Semplificazione delle procedure catastali

Art. 1 — Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica. Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 20 ottobre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-10-01;679~art1 · fonte su Normattiva