Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n.45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanita', lesivi di diritti inviolabili della persona".

Testo vigente dal 30 ottobre 2014

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 238/2014

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 2014

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii , commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; fra gli organi dell'ONU figura la CIG, le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione. Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, si delinea il contrasto della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost. Poiché la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali costituisce uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il giudice, a conformarsi al pronunciamento della CIG. Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG. L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua , si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia. Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG. Il legislatore non ha tuttavia tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati. L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali. - Per l'orientamento secondo cui le limitazioni di sovranità alle quali lo Stato italiano consente, ai sensi dell'art. 11 Cost., in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, devono avvenire sempre nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione, v. la citata sentenza n. 73/2001. - Sull'impossibilità di incidere su una norma esterna all'ordinamento, potendo la Corte costituzionale solo dichiarare illegittima la legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti fondamentali principi costituzionali, v. le citate sentenze nn. 311/2009, 223/1996, 128/1987, 210/1986, 132/1985 e 18/1982.

    Art. 10 cost. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 30/2015

    Questione inammissibile
    3 marzo 2015

    È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), «nella parte in cui, recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi " iure imperii " dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Sull'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, v. la citata sentenza n. 238/2014.

    Art. 10 cost. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n.45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanita', lesivi di diritti inviolabili della persona".

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;848~art1 · fonte del testo