Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione dello Statuto suddetto per il pagamento:

  • a)del contribuito annuale dei Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955;
  • b)della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di esercizio delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 25 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;848~art2 · fonte del testo