Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. 303 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, sulla base della documentazione acquisita ed in conformita' del parere della Commissione di cui al precedente art. 9, nell'ambito della rispettiva competenza, concedono il contributo nei limiti di spesa preventivata di lire 30 milioni. I predetti funzionari provvedono anche, limitatamente alle concessioni disposte con propri decreti, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emettere, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione del rendiconto prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato. Al riscontro ed al controllo sui provvedimenti del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono le ragionerie regionali e gli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi complessivamente i 30 milioni, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Nella Valle d'Aosta alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa entro il limite dei fondi somministrati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Alle piccole e medie aziende possono concedersi una anticipazione fino al 20 per cento del contributo e successivi acconti fino al massimo del 70 per cento del contributo stesso, in ragione dell'avanzamento dei lavori e degli acquisti effettuati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art13 · fonte del testo