Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari. Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi il caffe', cacao e zucchero, purche' il peso del cacao non ecceda il chilogrammo, quello del caffe' i due chilogrammi e quello dello zucchero i tre chilogrammi, nonche' articoli di vestiario, calzature, sapone, dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina. Quando il peso del caffe' o del cacao oppure dello zucchero, contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.

Testo vigente dal 15 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;622~art1 · fonte del testo