[1]Disposizioni speciali.

[2]La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione comprende la esenzione dai dazi di importazione o di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile, in aggiunta ai dazi di confine, alle merci importate od esportate. Non comprende, invece, salvo le eccezioni previste agli articoli 7 e 9, le indennita' per servizi straordinari compiuti, su domanda degli interessati, fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale degli uffici. Insieme con la esenzione doganale s'intende accordata anche la deroga ai divieti ed alle restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni o alle esportazioni in generale. Sono escluse da questa agevolezza le merci importate od esportate temporaneamente per vendita incerta, conformemente all'art. 5 lettera i). Restano invece ferme, anche nel traffico di frontiera, sia le norme autonome e convenzionali vigenti nei due Paesi in materia di valute e pagamenti, opere d'arte, monopoli, polizia, caccia e pesca, sia le disposizioni di carattere sanitario e fitosanitario e le restrizioni circa la produzione, il trasporto ed il commercio di determinati prodotti. Le disposizioni della presente Convenzione non modificano le norme vigenti nei due Paesi per regolare gli sdoganamenti e la vigilanza doganale. Le misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame saranno stabilite con successivo scambio di Note fra i due Governi.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art10 · fonte del testo