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Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprieta' individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi gia' realizzati a proprieta' indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale.
Testo in vigore dal 13 febbraio 2006 al 9 ottobre 2010
