Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonche' i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, purche' sussistano le medesime condizioni.
Testo vigente dal 1 giugno 1965
