Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonche' i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, purche' sussistano le medesime condizioni.

Testo vigente dal 1 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-14;504~art2 · fonte su Normattiva