Art. 33 — Contributi ai Patronati scolastici
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, e' elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63. L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma e' disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole province in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province stesse.4b
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 ottobre 1963, n. 1529
4bLa L. 31 ottobre 1963, n. 1529 ha disposto (con l'art. 8) che "Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni."
Testo vigente dal 12 dicembre 1963
