Provvedimenti in favore dei profughi italiani
Art. 7 — Borse di studio
Una aliquota del 5 per cento dei premi, borse di studio e sussidi, previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, e' concessa con priorita' ai profughi di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
