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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'articolo unico della legge 28 giugno 1928 - Anno VI, n. 1608, agli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalita' di interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie ed i Comuni possono contrarre con Casse di risparmio od altri istituti di credito e con privati, e' estesa, dal 1° luglio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini l'Azienda statale della strada abbia contratti o sia per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mosconi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;11~art1 · fonte del testo