Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1961 al 22 dicembre 2008. 159 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni. Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo. Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda; trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data. Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad eccessiva responsabilita' dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e commercio puo', con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare l'approvazione del contratto, che e' risoluto di diritto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-04-03;283~art1 · fonte del testo