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Esercizio, per altro quinquennio, della facolta' prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare

Art. unico

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La facolta' prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, puo' essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 11 luglio 1969 al 9 ottobre 2010

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3 versioni dal 1969

versione dal 11 luglio 1969versione dal 9 ottobre 2010versione dal 15 dicembre 2010
1969oggi
  1. 15 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 9 ottobre 2010 — 15 dicembre 2010abrogatoper 2 mesi
  3. 11 luglio 1969 — 9 ottobre 2010testo originarioper 41 anni

urn:nir:stato:legge:1969-06-20;333~artunico · fonte del testo

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  • Esercizio, per altro quinquennio, della facolta' prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare
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