Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
3 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1969 al 9 ottobre 2010. 25 parole tolte.
tolto: La facolta' prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, puo' essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-06-20;333~artunico · fonte del testo