Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono estensibili, mediante deliberazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa, al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della, presente legge.

Testo vigente dal 31 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-05;422~artunico · fonte del testo