Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203. Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 9 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;557~art1 · fonte su Normattiva