Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art1 · fonte del testo