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A decorrere dal 1 gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589; convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 50, sono escluse dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario nonche' da sovrimposte ed addizionali e da qualsiasi altro tributo o contributo applicabile sulla base delle risultanze catastali.

Testo in vigore dal 31 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;838~art1 · fonte del testo