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[1]In relazione al disposto dell'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono integrati come segue:
[2]All'articolo 49 e' aggiunto il comma seguente: "Sono esclusi dall'imposta i terreni il cui reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 52 non supera le lire 600". L'articolo 62 e' costituito dal seguente: "Presupposto dell'imposta sul reddito agrario e' lo esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale, il cui reddito dominicale imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 52, superi le lire 600".
Testo in vigore dal 31 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
