A decorrere dal 1 gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1964 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Testo vigente dal 28 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1846~art1 · fonte del testo