[1]1. Per i prodotti sottoelencati, originari del Libano, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.
[2]N. della tariffa doganale comune
[3]DESIGNAZIONE DELLE MERCI
[4]Aliquota di riduzione %
[5]05.04 07.01 07.05 08.01 08.02 08.04 08.05 ex 08.09 08.12 09.09 12.03 12.07 12.08 20.01
[6]Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci Ortaggi e piante mangerecce, freschi o re- frigerati: ex H Cipolle, scalogni e agli: Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio ex S. Pimenti e peperoni dolci: dal 15 novembre al 30 aprile Legumi da granella, secchi sgranati, anche decorticati o spezzati: B. altri Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiu' (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: ex A. Datteri: - secchi H. altri Agrumi, freschi o secchi: ex A. Arance: - fresche ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wiIkings ed altri simili ibridi di agrumi: - freschi ex C. Limoni: - freschi D. Pompelmi e pomeli ex E. Altri: - Lime e limette Uve, fresche o secche: A. fresche: I. da tavola: ex a) dal l° novembre al 14 luglio: - dal 1° dicembre al 30 aprile Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: B. Noci comuni D. Pistacchi Altre frutta fresche: Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): E. Papaie Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro Semi, spore e frutti da sementa: E. altri (a) Piante, parti di piante, semi e frutti, del- le specie utilizzate principalmente in pro- fumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, fre- schi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) B. Radici di liquirizia C. Fave tonka ex D. altri: Camomilla, menta, cortecce di china, quassia amara (legno e cortecce), fave di calabar, pepe di cubebe, foglie di coca, altri legni, radici e cortecce, muschi, licheni e alghe Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'ali- mentazione umana, non nominati ne compresi altrove Ortaggi, piante mangerecce e frutta, prepara- ti o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri: A. Chutney di mango
[7]80 50 50 40 80 80 40 60 60 40 80 80 60 50 50 50 50 80 50 80 80 80 80 80 80
[8](a) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.
[9]2. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purche' sul mercato interno della Comunita' i prezzi dei limoni importati dal Libano, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unita' di conto per 100 chilogrammi. 3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili. 4. Fino al 1 gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'Allegato C.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
