Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' all'uopo autorizzata la spesa di L. 870,000 che si prevede occorrente. Al pagamento di essa si provvedera' perL. 435,000 con lo stanziamento di cui al R. decreto 19 novembre 1925, n. 2136, e per le restanti L. 435,000 con nuovo stanziamento, che il Ministro per le finanze e' autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1136~art2 · fonte del testo