[1]Lo stabile espropriato, per la parte che gia' non appartiene al comune di Genova, sara' data dallo Stato in consegna ed in uso al Comune stesso, esclusivamente per i fini sopra indicati con obbligo al Comune di compiere, senza alcun compenso, tutte le spese di riattamento e di rinnovazione dei locali e di adattamento degli Istituti di cui all'art. 4.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Fedele - Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 12 luglio 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1136~art5 · fonte del testo