Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1950 al 16 dicembre 2010. 146 parole tolte in 4 capoversi.
tolto: Il quinto capoverso del comma a) dell'art. 2, della legge 1 marzo 1949, n. 55, viene sostituito dai seguenti: "Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in cliniche universitarie, e' riservata una valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale. La stessa valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale e' riservata:
tolto: 1) nei concorsi per i posti di veterinario condotto, al servizio prestato nelle cliniche ed istituti universitari, ovvero negli istituti zooprofilattici o sperimentali ad essi equiparati;
tolto: 2) nei concorsi per i posti di chimico, al servizio prestato negli istituti e laboratori universitari, ovvero nei centri ad essi equiparati;
tolto: 3) nei concorsi per i posti di ostetrica condotta, al servizio prestato negli istituti e cliniche universitarie del ramo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-09;268~artunico · fonte del testo