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Il quinto capoverso del comma a) dell'art. 2, della legge 1 marzo 1949, n. 55, viene sostituito dai seguenti: "Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in cliniche universitarie, e' riservata una valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale. La stessa valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 se interinale e' riservata:

  • 1)nei concorsi per i posti di veterinario condotto, al servizio prestato nelle cliniche ed istituti universitari, ovvero negli istituti zooprofilattici o sperimentali ad essi equiparati;
  • 2)nei concorsi per i posti di chimico, al servizio prestato negli istituti e laboratori universitari, ovvero nei centri ad essi equiparati;
  • 3)nei concorsi per i posti di ostetrica condotta, al servizio prestato negli istituti e cliniche universitarie del ramo.

Testo in vigore dal 30 maggio 1950 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1950-05-09;268~artunico · fonte del testo