All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue si fara' fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 23 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;278~art9 · fonte del testo