Art. 9
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue si fara' fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Testo vigente dal 23 aprile 1955
