[1]L'onere complessivo di lire 213 milioni per l'esercizio 1957-58, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio stesso corrispondenti a quelli n. 69 (lire 60 milioni), n. 78 (lire 13 milioni), n. 89 (lire 70 milioni) e n. 100 (lire 70 milioni) dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

[2]====================

[3]TABELLA A.

[4]Limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

[5]Gradi Eta' ----- --- Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale....................... 58 Maresciallo maggiore.................. 55 Maresciallo capo e maresciallo ordinario........ 54 Brigadiere....................... 53

[6]====================

[7]TABELLA B.

[8]Limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi di servizio in tempo di pace

[9]Gradi Eta' ----- ---

[10]Maresciallo maggiore.................. 55 Maresciallo capo e maresciallo ordinario........ 54 Brigadiere e sottobrigadiere.............. 53

Testo vigente dal 3 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art12 · fonte del testo