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Il trattamento di quiescenza stabilito con gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 236, a favore degli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvisti di pensione di guerra e che cessino dal servizio civile a causa della tubercolosi dichiarata contagiosa, e' esteso agli impiegati ed agenti delle altre Amministrazioni dello Stato, che si trovino nelle stesse condizioni.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1930 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-12-30;2212~art1 · fonte del testo