Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1930 al 9 maggio 2025. 188 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il trattamento di cui all'articolo precedente e' esteso anche agli agenti delle ferrovie dello Stato che vengano esonerati per i motivi e nelle condizioni di cui al R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, e la liquidazione del trattamento di quiescenza in tal modo spettante sara' fatta secondo le norme applicabili a ciascuno in dipendenza della iscrizione o al fondo pensioni o al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
tolto: Per gli agenti invece iscritti a Casse speciali la liquidazione del conto individuale, qualora siano gia' superati i sette anni di servizio, avverra' con l'abbuono degli anni di servizio di cui alla lettera a) del citato decreto: in caso contrario avverra' secondo le norme dello statuto della Cassa.
tolto: Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano dal 1° gennaio 1926.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 30 dicembre 1929 - Anno VIII
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mosconi - Ciano.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-12-30;2212~art2 · fonte del testo