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[1]Il trattamento di cui all'articolo precedente e' esteso anche agli agenti delle ferrovie dello Stato che vengano esonerati per i motivi e nelle condizioni di cui al R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, e la liquidazione del trattamento di quiescenza in tal modo spettante sara' fatta secondo le norme applicabili a ciascuno in dipendenza della iscrizione o al fondo pensioni o al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

[2]Per gli agenti invece iscritti a Casse speciali la liquidazione del conto individuale, qualora siano gia' superati i sette anni di servizio, avverra' con l'abbuono degli anni di servizio di cui alla lettera a) del citato decreto: in caso contrario avverra' secondo le norme dello statuto della Cassa.

[3]Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano dal 1° gennaio 1926.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1929 - Anno VIII

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mosconi - Ciano.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1930 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1929-12-30;2212~art2 · fonte del testo